Tutto sulla L. 10/91 e l'art. 11 del DPR 412/93

30.01.2012 | Admin |

Cos'è la legge 10/91?
La Legge 10/91 è la norma italiana sul contenimento dei consumi energetici: essa impone che gli edifici di nuova costruzione e i nuovi impianti di riscaldamento siano realizzati secondo certi criteri in modo da minimizzare la richiesta energetica (con l'oppurtuno isolamento termico delle strutture) e ottimizzare il rendimento degli impianti.

Chi è soggetto alla legge 10/91?
Sono soggetti al controllo di cui sopra gli impianti destinati alla climatizzazione di ambienti e/o produzione di acqua calda sanitaria, alimentati da qualsiasi combustibile, così come previsto dall´art. 31 comma 3 della Legge 10/91 e dall´art. 11 comma 18 del D.P.R. 412/93, comprese le eventuali successive modifiche ed integrazioni Sono esclusi dal controllo gli impianti termici che provvedono alla climatizzazione invernale in tutto o in parte mediante l´adozione di macchine e sistemi diversi dai generatori di calore nonché gli impianti termici alimentati con combustibili solidi, le centrali di cogenerazione, gli scambiatori di calore alimentati da reti di teleriscaldamento, i sistemi solari attivi e/o passivi. Sono altresì esclusi dal controllo gli apparecchi singoli di produzione quali stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.

Cos'è l'art. 11 del DPR 412/93?
L´Amministrazione Comunale di Savona si avvale dell´opportunità concessa dall´art. 11 comma 20 del DPR 412/93, facendo altresì propria la richiesta di modifica dello stesso in merito al mantenimento di detta opportunità senza limiti di tempo, per gli impianti con potenza inferiore a 35 kW; i controlli di cui al comma 18 del medesimo art. 11 si intendono pertanto effettuati nei casi in cui i proprietari degli impianti termici o i terzi responsabili dell´esercizio e manutenzione degli stessi trasmettano apposita "Dichiarazione di avvenuta manutenzione" con connessa assunzione di responsabilità (autocertificazione), attestante il rispetto delle norme.

Chi è soggetto all'art. 11 del DPR 412/93?
I controlli riguarderanno, ai sensi dell´art. 9 e 11 del DPR 412/93:

  1. impianti termici inferiori a 35 kW:
    a) a campione (non oneroso per l´utente, per riscontro della veridicità delle "Dichiarazione di avvenuta manutenzione i pervenute);
    b) d´ufficio ed oneroso per l´utente sugli impianti per i quali risulti omessa la "Dichiarazione di avvenuta manutenzione;
  2. impianti termici superiori a 35 kW: d´ufficio a titolo oneroso per l´utente.

Il controllo svolto dal Comune di Savona, non si sostituisce ai controlli tecnici effettuati dal responsabile d´impianto e comunque non comporta interventi di manutenzione, che sono esclusivamente a carico del proprietario o del terzo responsabile Per l´esecuzione dei suddetti controlli, il Comune si avvale della società "Daunia Servizi" di Foggia con sede in Savona via Orefici 22 r, tel. 807254, avente specifica competenza tecnica (facoltà concessa dalla legge). Pertanto saranno i tecnici verificatori della ditta esterna incaricata opportunamente autorizzati dal Comune e muniti di tesserino di riconoscimento, che si recheranno di casa in casa ad effettuare i controlli.

Info per il comune di Savona
Responsabile: geom. Luigino Farulla
Telefono: 019/8310628
Fax: 019/8310329
e-mail: impiantitermici@comune.savona.it