normative

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Normative

Legge 9 gennaio 1991, n. 10

"Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".

Legge che delinea i principi generali per il miglioramento dei processi di trasformazione dell'energia, di riduzione dei consumi e di compatibilità ambientale a parità di servizio reso e di qualità della vita. La legge si applica ai consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso.

D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412

"Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10".

Regolamento attuativo della Legge 10/91 che riporta i requisiti degli impianti tecnologici destinati alla climatizzazione degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendenti i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo. Per gli impianti termici di nuova installazione con potenza complessiva superiore o uguale a 350 kW, viene prescritta l'applicazione della norma tecnica UNI 8065, relativa ai sistemi di trattamento dell'acqua.

DPR 551/99 Decreto a modifica della DPR 412/93

Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551 (in Gazz. Uff., 6 aprile, n. 81).

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.

Direttiva 2002/91/CE

La direttiva, relativa al rendimento energetico nell'edilizia, comprende quattro elementi principali:

  • una metodologia comune di calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici;
  • i requisiti minimi sul rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione e degli edifici già esistenti sottoposti a importanti ristrutturazioni;
  • i sistemi di certificazione degli edifici di nuova costruzione ed esistenti e l'esposizione negli edifici pubblici degli attestati di rendimento energetico e di altre informazioni pertinenti. Gli attestati devono essere stati rilasciati nel corso degli ultimi cinque anni;
  • l'ispezione periodica delle caldaie e degli impianti centralizzati di aria condizionata negli edifici e la valutazione degli impianti di riscaldamento dotati di caldaie installate da oltre 15 anni.

La metodologia comune di calcolo dovrebbe tenere conto di tutti gli elementi che concorrono a determinare l'efficienza energetica, e non più soltanto della qualità dell'isolamento termico dell'edificio. Tale impostazione integrata dovrebbe tenere conto di fattori quali gli impianti di riscaldamento e di raffreddamento, gli impianti di illuminazione, la posizione e l'orientazione dell'edificio, il recupero del calore ecc. Le norme minime per gli edifici sono calcolate sulla base della metodologia di cui sopra. Gli Stati membri sono tenuti a stabilire le norme minime.

DLGS 192/2005

"Attuazione della direttiva 2002/91/Ce relativa al rendimento energetico in edilizia".

Il decreto è stato modificato con l'emanazione del Dlgs 29 dicembre 2006, n. 311 "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192".

DL 311/2006

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia.

DL 37/2008 Disposizioni per regolamentare la sicurezza degli impianti.

"Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici", pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU n. 61 del 12 marzo 2008).

Il decreto entrato in vigore dal 27 marzo 2008 rende effettiva l'abrogazione del Capo V del Testo Unico Edilizia (DPR 380/2001), del DPR 447/91 (regolamento attuativo della legge 46/90) e la stessa legge 46/90 ad esclusione degli articoli 8-14 e 16 che vengono confermati nel nuovo provvedimento.

I.S.P.E.S.L raccolta R 2005

Le presenti disposizioni, emanate come specificazioni tecniche applicative del Tit. II del DM 1.12.75 ai sensi dell'art. 26 del decreto medesimo, si applicano agli impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a 110°C, e potenza nominale massima complessiva dei focolari (o portata termica complessiva dei focolari) superiore a 35[kW].

I.S.P.E.S.L raccolta R edizione 2009

Aggiornamento della Regolamentazione tecnica sugli impianti di riscaldamento ad acqua calda. Come per la precedente raccolta R 2005, le presenti disposizioni, emanate come specificazioni tecniche applicative del Tit. II del DM 1.12.75 ai sensi dell'art. 26 del decreto medesimo, si applicano agli impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a 110°C, e potenza nominale massima complessiva dei focolari (o portata termica complessiva dei focolari) superiore a 35[kW].

D.M 12.04.96

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'eserciziodegli impianti termici alimentati da combustibili gassosi.

CIRCOLARE 29 luglio 1971, n. 73

Impianti termici ad olio combustibile o a gasolio. Istruzioni per l'applicazione delle norme contro l'inquinamento atmosferico; disposizioni ai fini della prevenzione incendi.

Norma UNI - CTI 8065

Trattamento dell'acqua negli impianti termici ad uso civile

Per gli impianti di riscaldamento, la Norma UNI - CTI 8065 prevede l'adozione dei seguenti trattamenti: - in tutti gli impianti è necessario prevedere un condizionamento chimico; - per gli impianti di potenza maggiore di 350 kW (300.000 kcal/h) è necessario installare un filtro di sicurezza (consigliabile comunque) e, se l'acqua ha una durezza totale maggiore di 15°fr, un addolcitore per riportare la durezza entro il limite di 15°fr; - per gli impianti di riscaldamento con potenza minore di 350 kW, se l'acqua di riempimento o rabbocco ha durezza minore di 35°fr l'addolcimento può essere sostituito da idoneo condizionamento chimico. I condizionanti chimici previsti dalla Norma sono divisi per tipo di azione effettuata.